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Coop Allevatori Sammarinesi

30 anni di storia

30 anni di storia

30 anni di storia

La Cooperativa Allevatori Sammarinesi pianta le sue radici nell’ormai lontano 1980, anno in cui un nutrito gruppo di allevatori sammarinesi decide unire le forze per combattere la concorrenza spietata delle carni d’importazione a basso costo, che aveva reso difficoltoso il collocamento delle produzioni locali. Inizialmente si è lavorato per omogeneizzare gli allevamenti al fine di immettere sul mercato un prodotto riconoscibile, selezionando principalmente le due razze che garantivano una migliore qualità e una maggiore resa, la francese Limousine e la nostrana Romagnola.

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento (Sabato 15 Maggio 2010 14:11)

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Lo Statuto

Statuto della Cooperativa Allevatori

Tribunale Commissariale Civile e Penale

 

Vista l'istanza presentata dall'avv. Renzo Bonelli il 15 aprile 1980, in relazione a precedente istanza del 25 giugno 1979, ai successivi e conseguenti atti di questo Tri­bunale e della Commissione per la Coopera­zione Agricola in merito al riconoscimento giuridico della Cooperativa ALLEVATORI SAMMARINESI;

 

Ultimo aggiornamento (Sabato 15 Maggio 2010 14:12)

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IL BOVINO

IL BOVINO

La conoscenza del bovino e delle sue parti è molto importante per non incorrere in scelte errate e in costi eccessivi, ed anche per facilitare e rendere più proficuo il lavoro in cucina.

E' quindi indispensabile conoscere bene, e per ogni uso, il giusto rapporto tra il particolare taglio di carne, il prezzo,  ed il suo peso medio necessario per persona.

I titolari delle macellerie convenzionate alla Cooperativa Allevatori Sammarinesi sono in grado di consigliare i consumatori sui tagli di carne più adatti ai piatti da preparare.


Ultimo aggiornamento (Martedì 04 Maggio 2010 21:17)

 

La Distribuzione

La Cooperativa Allevatori Sammarinesi gestisce direttamente la macelleria presente nel punto vendita TITANCOOP di Borgo Maggiore, ma distribuisce la carne dei propri animali anche nelle altre macellerie sammarinesi convenzionate, qui di seguito elencate:

BONFЀ ALAN – Serravalle

LA SOCIALE – Borgo Maggiore / Valdragone / Chiesanuova / San Marino Città

MACELLERIA DEL CORSO – San Marino Città

RENZINI RENZO E FLAVIO – Dogana

TADDEI RENATO – Faetano

SMA – Fiorentino

NERI MIRCO – Montegiardino

 

Certificazione

Questo è il certificato di garanzia che la carne che state acquistando

è stata allevata a San Marino con i metodi tradizionali e con i migliori alimenti.

Ogni capo viene seguito dalla nascita alla macellazione con i codici identificativi

tutte le informazioni accessori riportate sulla scheda C.B.P.G, CARNE "BOVINA PREGIATA GARANTITA

 

 

Decreto 11 maggio 1988 n.74

REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTAZIONE DELLA PRODUZIONE DI CARNE "BOVINA PREGIATA GARANTITA".

NOI CAPITANI REGGENTI

la Serenissima Repubblica di San Marino

 

visti gli articoli 33 della Legge 20 marzo 1974 n.22 e 6 del decreto 22 luglio 1974 n.66;

Vista la delibera del Congresso di Stato in data 5 maggio 1988 n.72;

ValendoCi delle Nostre Facoltà;

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:

-ART. 1-

Per la produzione di carne "bovina pregiata garantita" sono ammesse tutte le razze allevate nel territorio della Repubblica di San Marino nelle categorie di appartenenza con l'esclusione dei vitelli e vitelle al di sotto di 3 mesi.

-ART. 2-

La carne pregiata garantita potrà essere marchiata solo se prodot­ta con le norme seguenti sulla cui osservanza vigilano il Servizio d'Igiene Ambientale-Servizio Veterinario e l'Ufficio Agrario.

Le Aziende Agricole riconosciute e che producono almeno il 50%; delle U.F. necessarie a totale o parziale orientamento zootecnico devono disporre di strutture ed attrezzature idonee per l'allevamento, secondo le esigenze tecniche ed igienico‑sanitarie, tali da assicurare un sano ed idoneo sviluppo.

L'alimentazione dei bovini deve essere fatta con prodotti naturali dell'azienda integrati da alimenti concentrati ad alto valore proteico‑energetico e minerale. Sono vietati l'uso nella razione alimentare di estrogeni, anabolizzanti, antibiotici, cortisonici e prodotti arseniacali.

L'allevamento deve avvenire in ottimo stato sanitario in regola con le disposizioni vigenti in materia di profilassi inerenti le norme legislative per la T.b.c. e brucellosi.

La macellazione dovrà essere effettuata su animali in ottimo stato sanitario e macellati in territorio sammarinese.

-ART. 3-

La canne bovina proveniente da capi non nati in territorio ed acquistati potrà essere marchiata e quindi qualificata "pregiata garantita" solo se detti soggetti:

1)   siano stati presenti in allevamento per un periodo minimo di 9 mesi;

2) siano scortati all'atto della introduzione della normale certificazione sanitaria richiesta a norma di legge;

3) siano stati sottoposti all'atto della introduzione nell'allevamento, da parte della autorità sanitaria competente, a controlli mediante prelievo di materiale biologico, con esito negativo per l'accertamento di sostanze non ammesse nella alimentazione o di prodotti veterinari, come prevede l'articolo 2 del presente "Decreto";

4) siano stati sottoposti a ulteriori controlli con esito negativo dopo 3 mesi da quello indicato al punto 4 per l'accertamento di sostanze non ammesse nella alimentazione o di prodotti veterinari, come prevede l'articolo 2 del presente Decreto, mediante prelievo di materiale biologico.

- ART. 4 -

I soggetti di cui all'art. 3 rientreranno nei capi per la produ­zione di carne "bovina pregiata garantita" ed usufruire del relativo marchio, solo se in possesso di tutti i requisiti di cui al precedente articolo.

-ART. 5 -

I1 produttore è tenuto a far controllare in qualsiasi momento il proprio allevamento allo scopo di verificare le condizioni sanitarie e zootecniche, per verificare l'uso di prodotti veterinari nelle varie fasi del ciclo dell'allevamento.

 

- ART. 6 -

I controlli saranno effettuati:

‑ sugli animali per accertare l'identificazione, la razza, lo stato sanitario e per il prelievo del materiale biologico utile per espletare analisi al fine della produzione di carne "pregiata garantita";

‑ sui foraggi e mangimi concentrati, tramite prelievo di campionatura per le analisi di laboratorio tali da evidenziare le caratteristiche igienico‑qualitative dei componenti la razione alimentare.

 

-ART. 7 -

L'allevatore che intende produrre carne "bovina pregiata garan­tita" sia singolo che associato, ed aderire al disciplinare deve presentare richiesta all'Ufficio Agrario su apposito modulo nel quale indicare il numero  dei capi allevati mediamente nell'anno, l'estensione dell'Azienda e ubicazione (se associato la richiesta può essere presentata dall'Ente o Cooperativa che lo rappresenta).

-ART. 8-

Per l'identificazione dei soggetti ci si avvale dei tatuaggi apposti dall'Ufficio Agrario a norma delle Leggi 26 febbraio 1971 n.8 e 16 aprile 1971, n.16

 

- ART. 9 -

I capi identificati e rientranti per la produzione di carne “bovina pregiata garantita” saranno per singolo allevatore annotati in appositi registri predisposti dall'Ufficio Agrario e dal medesimo tenuti.

- ART. 10 -

All'atto della macellazione dei capi rientranti nel disciplinare per la produzione di carne "bovina pregiata garantita" viene apposto sulla carcassa mediante un rullo stampigliatore un marchio riportante la figura di un bovino con al centro la sigla C.B.P.G. ed altri estremi di identificazione indicati dagli uffici preposti al controllo.

 

-ART. 11

I1 marchio viene applicato:

a)     sulle carcasse mediante le seguenti rullature

- longitudinale partendo dal collo fino alla base della coda

- trasversale dal piccione del girello  dalla pezza alla zona della grossella sulla spalla.

I1 rullo deve stampigliare in maniera indelebile il marchio

Nella vendita al dettaglio delle carni provenienti dalle suddette carcasse il rivenditore deve confezionare il prodotto con apposita carta indicata dall'Ufficio Agrario

b)    Sui tagli confezionati con celofane o altro prodotto trasparente consen­tito dalla legge mediante una o più etichette recante la riproduzione del Marchio di cui all'Art. 9.

 

-ART. 12 -

 

La macellazione è regolata dalle seguenti norme:

-        L'identificazione del capo bovino mediante il relativo tatuaggio.

-        La verifica delle certificazioni di cui agli articoli 3 ‑ 5 ‑ 6 ‑ 2.

-        La macellazione deve avvenire secondo le norme sanitarie in vigore. Sulla carcassa deve restare evidente la marca, il tatuaggio o contrassegno che ha identificato l'animale vivo o altro sigillo da applicare temporaneamen­te fino alla applicazione del marchio.

 

-ART. 13 -

La marchiatura è di competenza dei funzionari, del Servizio Igie­ne Ambientale Servizio Veterinario ed Ufficio Agrario che redigeranno per ogni macellazione un apposito verbale in quadruplice copia. Tale verbale de­ve contenere:

-        Estremi dei controlli di cui agli articoli 3  5  6 2.

-        I1 numero dei capi macellati e gli estremi di identificazione.

-        La data di macellazione.

-        I1 numero delle carcasse.

-        L'acquirente della carcassa o mezzena.

-        I1 produttore allevatore.

 

-ART. 14 -

 

La distribuzione della carne può avvenire attraverso

- macellerie esclusiviste

- supermercati esclusivisti

- ristoranti esclusivisti

- macellerie convenzionate e non esclusiviste.

L’organizzazione dei produttori di carne bovina curerà il rapporto commerciale per il collocamento della produzione.

 

- ART. 15 -

I1 controllo per l'applicazione e la vigilanza del disciplinare di produzione e nonchè del marchio è affidato al Servizio d'Igiene Ambientale Servizio Veterinario ed all'Ufficio Agrario che lo attueranno per specifiche competenze.

 

- ART. 16 -

La vigilanza si svolge nei confronti di chiunque produce, detie­ne, vende o comunque pone in vendita confezioni o mezzene e distribuisce al consumo la carne bovina marchiata "pregiata garantita".

 

- ART. 17 -

I1 personale preposto può accedere liberamente negli allevamenti, nelle macellerie, nei depositi, spacci di vendita, nei ristoranti, laboratori, ed in qualsiasi locale od esercizio pubblico o privato dove si consumi o si smerci carne " bovina pregiata garantita".

 

-ART. 18 -

Chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al consumo carne "bovina pregiata garantita" non riconosciuta e chiunque fa uso di in­dicazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito a termine di legge.

- ART. 19 -

Chiunque contraffà, altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o contrassegni, ovvero li usa alterati o contraffatti è punito a termine di legge.

 

-ART. 20 -

L'allevatore che risulti inadempiente ai disposti di cui agli articoli 6  5  3  2 del presente Decreto viene escluso dalla assegnazione sulla sua produzione del marchio "carne bovina pregiata" garantita per un periodo non inferiore ai 12 mesi e punito ai termini di legge.

 

Dato dalla Nostra Residenza, addì 11 maggio 1988/1687 d.F.R.

 

I CAPITANI REGGENTI

Umberto Barulli     Rosolino Martelli

 

IL SEGRETARIO DI STATO

per gli Affari Interni

 

Ultimo aggiornamento (Sabato 15 Maggio 2010 15:27)