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Lo Statuto

Statuto della Cooperativa Allevatori

Tribunale Commissariale Civile e Penale

 

Vista l'istanza presentata dall'avv. Renzo Bonelli il 15 aprile 1980, in relazione a precedente istanza del 25 giugno 1979, ai successivi e conseguenti atti di questo Tri­bunale e della Commissione per la Coopera­zione Agricola in merito al riconoscimento giuridico della Cooperativa ALLEVATORI SAMMARINESI;

 

Preso atto pertanto della regolare co­stituzione della Cooperativa agricola de­nominata «COOPERATIVA ALLEVATO­RI SAMMARINESI», del parere favorevole espresso dalla Commissione per la Coope­razione Agricola affinchè l'organismo in parola sia iscritto nel pubblico registro degli enti cooperativi di cui all'art. 4 della Legge 17 giugno 7914 n. 45;

Verificato l'adempimento delle condizioni di legge e pratica nonchè l'adeguamento dello Statuto sociale ai deliberati della Com­missione per la Cooperazione

Accorda

il riconoscimento giuridico alla Cooperativa Agricola denominata «COOPERATIVA AL LEVATORI SAMMARINESI» quale ente cooperativo regolato dalla Legge 17 giugno 1914 n. 45

A condizione

che la medesima Cooperativa ed i singoli soci in quanto tali osservino le presenti leggi e quelle future della Repubblica, con particolare riguardo a quanto stabilito dal­1'art. 7 della Legge sulle Società Cooperative Agricole circa i requisiti richiesti per tutti i soci.

Richiede

alla Cooperativa e per essa all'avv. Renzo Bonelli di depositare in Cancelleria, entro i prossimi sessanta giorni, copia integrale ed aggiornata dello statuto

Manda

alla Cancelleria di iscrivere la Cooperativa Allevatori Sammarinesi nel Registro degli

Enti cooperativi ed inoltre:

1) di curare che, a spese dell'ente rico­nosciuto, copia del relativo statuto debita­mente aggiornato sia pubblicata sul Bollet­tino Ufficiale della repubblica;

2) di far pubblicare il presente decreto ad valvas palatii e anch'esso sul Bollettino Ufficiale della Repubblica;

3) di trasmettere copia del presente de­creto alla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, al Dicastero dell'Agricoltura, al Di­castero del Commercio, e a tutti gli uffici pubblici interessati nonchè all'avv. Renzo Bonelli.

 

San Marino. 29 aprile 1980

 

IL COMMISSARIO DELLA LEGGE

F.to) dr. L. Emiliani

 

Registrato a San Marino addì 20 maggio 1980 ‑ n. 3249 Vol. 158 del Registro di formalità. Esente da tassa (legge 17‑6‑1974 n. 45 ).

 

IL CONSERVATORE

F.to) avv. Italo Valli

 

San Marino, 28 maggio 1980‑1679 d.F.R.

 

IL CANCELLIERE

P. Colombini

 

 

COOPERATIVA ALLEVATORI SAMMARINESI

STATUTO

 

TITOLO I

Costituzione ‑ sede ‑ scopi ‑ durata

Art. 1

E' costituita con sede nella Rep. di San Marino ai sensi della legge 17 Maggio 1974 n. 45 la società cooperativa a responsabilità

limitata denominata «Cooperativa Allevatori

Sammarinesi»; la società ha la durata di anni 30 e potrà essere prolungata con delibera dell'Assemblea Generale.

Art. 2

La Cooperativa Allevatori Sammarinesi si propone senza alcun fine speculativo lo ammasso, la conservazione e la commercia­lizzazione delle carni di qualsiasi specie prodotte dagli allevamenti dei soci, nonchè, in base a precisi accordi con gli organi com­petenti dello Stato nel quadro delle esigenze di copertura del fabbisogno interno, la com­mercializzazione di carne di provenienza estera, al fine di ottenere una equa remu­nerazione di tali prodotti.

Art. 3

La disciplina degli impegni e delle mo­dalità per tutto quello che riguarda il con­ferimento e la commercializzazione dei pro­dotti, così come la valutazione dei prezzi

dei medesimi, sarà fissata da apposito rego­lamento da approntare da parte del Con­siglio di Amministrazione che dovrà essere approvato da parte dell'Assemblea Ordinaria dei soci.

TITOLO II

Soci

Art. 4

II numero dei soci è illimitato ma non inferiore a 9. Possono fare parte della Coo­perativa tutti gli allevatori della Repubblica di San Marino ammessi dal Consiglio di Amministrazione.

La responsabilità finanziaria dei soci è limitata all'ammontare delle quote sotto­scritte.

Non possono essere soci: gli interdetti. gli inabilitati, i falliti non riabilitati e chiunque abbia interessi contrastanti con quelli della Cooperativa.

Art. 5

Chi desidera diventare socio deve pre­sentare domanda al Consiglio d'Amministra­zione specificando:

a)     nome, cognome, domicilio, data di na­scita;

b)     attività professionale svolta;

c)      ubicazione e estensione dell'azienda;

d)     tipo di allevamento, numero medio di capi allevati;

e)     numero delle quote che intende sotto­scrivere;

f)      impegno del conferimento delle carni prodotte dall'allevamento.

Art. 6

Il richiedente, non ammesso a diventare socio, può presentare ricorso all’assemblea ordinaria dei soci.

Art. 7

Ogni socio ha diritto al riparto del ri­cavato dalla vendita dei prodotti in propor­zione al conferimento, ed in basi al tipo di cane ed alla qualità.

Inoltre il socio ha diritto alla ripartizio­ne degli utili di altri prodotti commerciati.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e di essere eleggibile per le cariche sociali.

Art. 8

Possono fare parte della Cooperativa an­che persone giuridiche; l'ammissione sarà decretata dal Consiglio di Amministrazione.

Le persone giuridiche hanno diritto ad un solo voto.

Art. 9

La qualifica di socio si perde per reces­so, decadenza, esclusione, oppure in caso di liquidazione della persona giuridica socia.

Art. 10

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio che si trova nell'impossibilità permanente e definitiva di conferire il prodotto per causa di forza maggiore. In tali casi il socio ha diritto al rimborso delle quote sociali.

In caso di recesso volontario od ingiusti­ficato il socio non ha diritto al rimborso delle quote sociali versate.

Spetta al Consiglio d'Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che a norma del presente Statuto e della legge legitti­mano il recesso e a provvedere in conse­guenza nell'interesse della C.A.S.

Art. 11

La decadenza è deliberata dal Consiglio d'Amministrazione nei confronti del socio che verrà a trovarsi in una delle condizioni indicate nell'ultimo comma dell'art. 4, op­pure che abbia perduto i requisiti per la ammissione. Le decisioni saranno ratificate dall'Assemblea. Il socio decaduto ha diritto al rimborso delle quote versate.

Art. 12

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge può dal Consiglio d'Amministrazione essere escluso il socio che, nonostante formali sol­lecitazioni e diffide:

a) non ottemperi alle disposizioni del pre­sente Statuto e del regolamento interno ed alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione legal­mente assunte;

b) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

c) svolga attività in contrasto o concorrente con quella della C.A.S., la danneggi mo­ralmente o materialmente;

d) non effettui, senza giustificati motivi, la consegna dei prodotti impegnati al conferimento;

e) si renda moroso, senza giustificati motivi del pagamento di debiti contratti verso la C.A.S. per qualsiasi titolo.

II Consiglio d'Amministrazione inoltre

può escludere il socio che:

‑ venga condannato ad una pena che importi la interdizione anche temporanea dai Pubblici Uffici;

‑ sia dichiarato fallito.

Il socio escluso potrà appellarsi al Comitato dei probiviri, le cui decisioni dovranno essere ratificate dall'Assemblea.

I soci esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote versate.

Art. 13

In caso di morte di un socio, la partecipazione alla società continua di pieno diritto da parte dei suoi eredi o legatari, che siano subentrati nella disponibilità dei fondi abbiano i requisiti richiesti per I'ammissione e si impegnino ad osservare le norme previste del presente statuto e dal regoIamento inteso.

In ogni caso gli eredi o legatari del socio defunto sono obbligati a comunicare per iscritto alla Società la loro qualità e tutti i dati richiesti per l'ammissione di cui il precedente articolo 5, con indicazione del nominativo dell’erede che li rappresenterà in tutti i rapporti con la C.A.S.

Art. 14

Gli eredi o legatari del socio defunto per i quali non si verifica la continuazione del rapporto sociale, avranno diritto al rimborso del valore nominale delle quote ver­sate oppure del minor importo risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere

fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura del detto esercizio.

In mancanza di tale domanda le somme spettanti agli eredi dei soci defunti saranno devolute alla riserva ordinaria.

Art. 15

In ogni caso i soci uscenti rispondono per due anni, dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la decadenza sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei confe­rimenti non versati e verso i terzi, nei li­miti delle azioni sottoscritte, per le obbli­gazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.

Nello stesso modo e per lo stesso ter­mine sono responsabili gli eredi del socio defunto.

Art. 16

Le quote sono nominative e personali; non possono essere neppure cedute ad altri soci ed a terzi con effetto verso la C.A.S. senza autorizzazione del Consiglio d'Am­ministrazione. Nessun socio potrà possedere quote per un ammontare superiore al limite massimo previsto dalla legge.

Art. 17

Se una quota passa in proprietà di più persone, la C.A.S. non è tenuta ad iscrivere o riconoscere il trasferimento finchè non sia designato un unico titolare e questo sia stato accettato dal Consiglio d'Amministra­zione e sia conforme ai requisiti di iscrizione alla Cooperativa stessa.

Art. 18

Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in materia di recesso, decadenza ed esclusione, opportunamente motivate, devono essere comunicate ai soci cui si riferiscono mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

La soluzione delle controversie che pos­sono insorgere tra società e soci in ordine alle deliberazioni adottate dagli organi com­petenti, sarà rimessa alla determinazione del Collegio dei Probiviri.

Tali provvedimenti si intendono accettati dai soci che non propongono reclamo al Collegio dei Probiviri a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi nel perentorio ter­mine di trenta giorni dalla loro comuni­cazione.

TITOLO III

Patrimonio Sociale

Art. 19

Il patrimonio sociale è costituito:

a)      dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di L. 30.000 ciascuna.

b)      dalla riserva ordinaria;

c)      da eventuali riserve straordinarie.

Art.20

La riserva ordinaria è formata dalle quo­te dei residui attivi di cui all'art. 27, dalle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci de­funti a norma dell'art. 16 e dalle quote di ammissione.

La riserva ordinaria non può essere ri­partita fra i soci durante la vita della C.A.S.

TITOLO IV

Bilancio

Art.21

Alla fine di ogni esercizio, il quale corrisponde all’anno solare, il Consiglio di Amministrazione provvede a compilare il bilancio sociale previo un esatto inventario.

II bilancio consta di due parti:

a) rendiconto patrimoniale; b) rendiconto di gestione;

La differenza fra i ricavati e le rendite da una parte, ed i costi e le spese dall'altra, determinerà l'ammontare da ripartire fra i soci in proporzione al conferimento.

Art. 22

L'assemblea può sempre deliberare di trattenere sugli avanzi netti di esercizio a ciascun socio una quota percentuale da de­stinarsi come segue:

a) non meno del 20% a1 fondo di riserva

legale ordinario;

b) un eventuale dividendo ai soci per la remunerazione delle quote sociali effetti­vamente versate in misura non superiore all'interesse legale;

c) i1 rimanente al fondo mutualità ed as­sistenza e alla riserva straordinaria.

TITOLO V

Organi Sociali

Art. 23

Sono organi della Cooperativa:

a)     l’Assemblea dei Soci;

b)     il Consiglio d’Amministrazione;

c)     il Collegio dei Sindaci;

d)      il Collegio dei Probiviri.

Art. 24

L’assemblea è costituita dai soci ed è chiamata in seduta ordinaria dal Consiglio d'Amministrazione per:

a) nominare le cariche sociali compreso il Presidente e il Vice Presidente;

b) approvare il bilancio;

c) ratificare la nomina del personale dipendente assunto dal C.A.

L'assemblea ordinaria ha luogo una volta  all'anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Può essere inoltre riunita tutte 1e volte che il Consiglio d’Amministrazione, o i sindaci ne facciano richiesta, oppure dietro richiesta scritta di almeno 1/4 dei soci.

Art. 25

L'assemblea straordinaria, è convocata dal Consiglio d'Amministrazione per decidere:

a) la modifica dello statuto;

b) lo scioglimento della Cooperativa;

c) la nomina dei liquidatori.

Art. 26

L'assemblea, sia ordinaria che straordi­naria, è convocata mediante avviso da spe­dirsi ai soci a mezzo lettera raccomandata almeno 5 giorni prima della data di con­vocazione.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci.

L'assemblea straordinaria richiede sempre la maggioranza dei soci.

Le deliberazioni sono assunte sempre a maggioranza dei voti presenti o rappresen­tati, salvo per lo scioglimento della Cooperativa per il quale occorrono almeno i 4/5 dei soci presenti o rappresentati.

Art. 27

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano.

Avvengono a schede segrete per la no­mina delle cariche sociali o quando alcuni soci lo richiedono.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

II socio può rappresentarne anche un altro dietro delega scritta di quest'ultimo. Gli amministratori non possono rappresen­tare altri soci.

Art. 28

L'assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente.

Il verbale dell'assemblea è tenuto dal segretario.

Art. 29

Consiglio di Amministrazione

II Consiglio di Amministrazione è com­posto di sette membri compreso Presidente e Vice‑Presidente e dura in carica tre anni; i consiglieri sono rieleggibili.

II Consiglio di Amministrazione è pre­sieduto dal Presidente.

Le riunioni sono convocate dal Presi­dente almeno tre giorni prima e sono valide con la maggioranza dei consiglieri in carica. L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione è esteso anche ai Sindaci revisori.

Il consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificazione è ritenuto dimissionario.

I consiglieri percepiscono un emolumen­to fissato dalla Assemblea.

Art. 30

Sono compiti del Consiglio d'Ammini­strazione:

a)     mettere in atto le deliberazioni dell'as­semblea;

b)      compiere tutti gli atti amministrativi inerenti all'oggetto sociale della Cooperativa;

c)      approntare un regolamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

d)      redigere il bilancio;

e)     convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria;

f)      delegare al Presidente alcune operazioni.

Art. 31

Presidente

Il Presidente della Cooperativa è nomi­nato dall'assemblea, dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

Egli ha la rappresentanza e la firma so­ciale. In caso di assenza, o impedimento tutte le mansioni passano al Vice Presidente.

Art. 32

Collegio Sindacale

I1 Collegio Sindacale è composto da due membri effettivi ed uno supplente da no­minarsi da parte dell'assemblea anche fra non soci. I sindaci durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Art. 33

Sono compiti del Collegio Sindacale:

a)      effettuare accertamenti trimestrali della amministrazione;

b)      accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio;

c)      assistere alle assemblee;

d)       vigilare sul rispetto dello statuto e del Regolamento interno.

Art. 34

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri che durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Essi sono chiamati ad esprimersi su tut­te le controversie che dovessero insorgere tra soci e soci, e fra soci e Cooperativa, riguardo alla corretta interpretazione dello statuto o del regolamento.

Titolo VI

Disposizioni generali

Art. 35

In caso di scioglimento della Coopera­tiva, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato dai soci, i dividendi maturati, ed ogni altra passività, sarà diviso fra i soci in base alle quote versate dai medesimi.

Art. 36

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge.